STATUTO

   

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SOCIETA' ITALIANA DI ENDOCRINOCHIRURGIA"

 

ARTICOLO 1°

E' costituita in Napoli una Associazione culturale, apolitica, senza fini di lucro Denominata "SOCIETA' ITALIANA DI ENDOCRINOCHIRUGIA" (S.I.E.C.).
 

ARTICOLO 2°

La Società ha lo scopo di riunire i cultori della Chirurgia Endocrina al fine di promuovere il progresso di questa nel campo sperimentale, clinico e sociale; di facilitare i rapporti tra gli endocrinochirurghi; tra questi ed altri cultori della Endocrinologia; di stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere; di tutelare il prestigio e gli interessi legittimi dei cultori della Endocrinochirurgia. In particolare la Società Italiana di Endocrinochirurgia (S.I.E.C.) si propone di operare in collaborazione con la Società Italiana di Endocrinologia, di contribuire alla formazione di chirurghi e di personale paramedico ausiliario e di promuovere la formazione di strutture intra ed extra ospedaliere per l'assistenza di pazienti affetti da endocrinopatie di interesse chirurgico.

ARTICOLO 3°

La Società ha sede in Napoli presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" alla via S. Pansini n. 5 - 80131 Napoli (NA) La segreteria ha sede presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

ARTICOLO 4°

Il patrimonio della S.I.E.C. è formato con le contribuzioni dei soci, con i prodotti eventuali della stampa, con donazioni e lasciti che possono pervenire alla Società. I beni della Società debbono essere trascritti in speciali inventari. Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione, per le spese di adunanza, per le spese di pubblicazione dei lavori scientifici e di opere didattiche. Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti debbono essere impiegati in titoli di stato o garantiti dallo Stato. Le somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso Istituti di Credito designati dal Presidente della Società. Alla Società è vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO 5°

La Società Italiana di Endocrinochirurgia è costituita da:
a) Soci fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci corrispondenti stranieri;
d) Soci onorari.

Soci fondatori

Sono coloro che hanno fondato la Società.

Soci ordinari

Sono, oltre i fondatori, i laureati in Medicina e Chirurgia appartenenti alla categoria professionale o discipline operanti nell'area interprofessionale della endocrinochirurgia. I soci ordinari devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall'assemblea e hanno diritto ad elettorato attivo e passivo.

Soci corrispondenti

Possono essere nominati laureati stranieri che si occupano in maniera preminente di chirurgia endocrina e che collaborano, attivamente, ai lavori della Società. Essi non corrispondono alcuna quota e non hanno elettorato attivo e passivo.

Soci onorari

Può essere conferita la nomina di Presidente onorario su designazione del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'assemblea, a Personalità italiana che abbia illustrato con Personalità italiane o straniere che abbiamo contribuito in modo essenziale al progresso dell' Endocrinochirurgia ed alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1° del presente Statuto, possono essere nominati Soci onorari. I soci onorari non corrispondo alcuna quota e non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

NOMINA SOCI

La nomina dei Soci ordinari, su esplicita domanda, dei Soci corrispondenti e onorari, viene fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di due Soci ordinari; la nomina dovrà essere confermata dall'Assemblea.

 

ARTICOLO 6°

 La cessazione dei Soci ordinari può verificarsi:

a) per dimissioni;
b) per mancato pagamento delle quote sociali da oltre due anni;
c) per fatti o attività che portino il Socio in contrasto con i fini e gli interessi del Sodalizio;
d) La revoca della nomina di Socio avviene su proposta del CD o di almeno 15 soci che ne facciano richiesta e pronunciata da almeno i 2/3 dei Soci presenti all'assemblea, con voto segreto ed ascoltato l'interessato.

ARTICOLO 7°

Sono organi della Società:

* L'Assemblea generale
* Il Consiglio Direttivo
* Il Presidente
* I revisori dei Conti

L'assemblea generale è costituita dai Soci Ordinari.

 

ARTICOLO 8°

La Società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 21 membri e precisamente:
* un Presidente;
* un past-President;
* un Presidente eletto;
* sedici Consiglieri (tra i quali due Vice Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo) ;
* un Segretario ed un tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni ed i Consiglieri possono essere rieletti per un solo biennio successivo.
Il Presidente della Società non potrà essere eletto nel biennio successivo.
Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale e morale della Società stessa a tutti gli effetti.
Il Presidente della Società potrà delegare, di volta in volta, la rappresentanza della Società ad uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza della Società spetterà al Vice Presidente o di necessità al Consigliere più anziano d'età.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltre che in occasione delle assemblee della Società, su richiesta del Presidente o di quattro membri del Consiglio, comunque non meno di due volte l'anno.

ARTICOLO 9°

L'assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.
Il Consiglio Direttivo è tenuto, tuttavia, a convocarla in ogni momento su domanda di almeno un quarto (1/4) dei Soci.
Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'assemblea una relazione sull'attività della Società e sulla situazione finanziaria;
deve presentare inoltre alla stessa, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo.
E' compito dell'assemblea deliberare sui problemi posti all'ordine del giorno e di procedere alle elezioni del Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti.

 

ARTICOLO 10°

Una volta l'anno verrà tenuto il Congresso Nazionale nel luogo e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
Riunioni scientifiche straordinarie in Italia ed all'Estero potranno essere tenute o per iniziativa del Consiglio Direttivo o su proposta dei Soci, fatta propria dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 11°

Il Presente Statuto potrà essere modificato soltanto previa iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le disposizioni di legge su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto (1/5) dei Soci ordinari.
In questo caso si potrà procedere alla convocazione di una assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie non potranno avvenire se non con l'approvazione della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei Soci ordinari partecipanti all'assemblea.

 

ARTICOLO 12°

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Per deliberare lo scioglimento della Società e/o la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.

 

ARTICOLO 13°

E' parte integrante del presente Statuto il Regolamento costituito da 12 articoli.

ARTICOLO 14°

Per tutto quanto non previsto si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

 

 FIRMATO: FRANCESCO PAOLO CAMPANA - EDMONDO ANSALDO NOTAIO 

Genova 16 Novembre 2004

Statuto

Regolamento



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