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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE |
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"SOCIETA' ITALIANA DI
ENDOCRINOCHIRURGIA" |
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ARTICOLO
1° |
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E' costituita in Napoli una Associazione
culturale, apolitica, senza fini di lucro Denominata "SOCIETA' ITALIANA
DI ENDOCRINOCHIRUGIA" (S.I.E.C.).
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ARTICOLO 2°
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La Società ha lo scopo di riunire i cultori
della Chirurgia Endocrina al fine di promuovere il progresso di questa
nel campo sperimentale, clinico e sociale; di facilitare i rapporti tra
gli endocrinochirurghi; tra questi ed altri cultori della
Endocrinologia; di stabilire relazioni scientifiche con analoghe
associazioni italiane ed estere; di tutelare il prestigio e gli
interessi legittimi dei cultori della Endocrinochirurgia. In particolare
la Società Italiana di Endocrinochirurgia (S.I.E.C.) si propone di
operare in collaborazione con la Società Italiana di Endocrinologia, di
contribuire alla formazione di chirurghi e di personale paramedico
ausiliario e di promuovere la formazione di strutture intra ed extra
ospedaliere per l'assistenza di pazienti affetti da endocrinopatie di
interesse chirurgico. |
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ARTICOLO 3°
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La Società ha sede in Napoli presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II" alla via S. Pansini n. 5 - 80131 Napoli (NA) La segreteria
ha sede presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". |
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ARTICOLO 4°
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Il patrimonio della S.I.E.C. è formato con
le contribuzioni dei soci, con i prodotti eventuali della stampa, con
donazioni e lasciti che possono pervenire alla Società. I beni della
Società debbono essere trascritti in speciali inventari. Le rendite
patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione, per le spese
di adunanza, per le spese di pubblicazione dei lavori scientifici e di
opere didattiche. Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti
debbono essere impiegati in titoli di stato o garantiti dallo Stato. Le
somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere depositate ad
interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso Istituti
di Credito designati dal Presidente della Società. Alla Società è
vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di
gestione. |
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ARTICOLO 5°
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La Società Italiana di Endocrinochirurgia è
costituita da: a) Soci fondatori; b) Soci ordinari; c) Soci
corrispondenti stranieri; d) Soci onorari. |
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Soci fondatori |
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Sono coloro che hanno fondato la Società. |
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Soci ordinari |
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Sono, oltre i fondatori, i laureati in
Medicina e Chirurgia appartenenti alla categoria professionale o
discipline operanti nell'area interprofessionale della
endocrinochirurgia. I soci ordinari devono corrispondere una quota
annuale nella misura stabilita dall'assemblea e hanno diritto ad
elettorato attivo e passivo. |
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Soci corrispondenti |
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Possono essere nominati laureati stranieri
che si occupano in maniera preminente di chirurgia endocrina e che
collaborano, attivamente, ai lavori della Società. Essi non
corrispondono alcuna quota e non hanno elettorato attivo e passivo. |
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Soci onorari |
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Può essere conferita la nomina di Presidente
onorario su designazione del Consiglio Direttivo e con l'approvazione
dell'assemblea, a Personalità italiana che abbia illustrato con
Personalità italiane o straniere che abbiamo contribuito in modo
essenziale al progresso dell' Endocrinochirurgia ed alla realizzazione
dei fini di cui all'art. 1° del presente Statuto, possono essere
nominati Soci onorari. I soci onorari non corrispondo alcuna quota e non
hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. |
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NOMINA SOCI |
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La nomina dei Soci ordinari, su esplicita
domanda, dei Soci corrispondenti e onorari, viene fatta dal Consiglio
Direttivo su proposta di due Soci ordinari; la nomina dovrà essere
confermata dall'Assemblea. |
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ARTICOLO 6°
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La cessazione dei Soci ordinari può
verificarsi:
a) per dimissioni;
b) per mancato pagamento delle quote sociali da oltre due anni;
c) per fatti o attività che portino il Socio in contrasto con i fini e
gli interessi del Sodalizio;
d) La revoca della nomina di Socio avviene su proposta del CD o di
almeno 15 soci che ne facciano richiesta e pronunciata da almeno i 2/3
dei Soci presenti all'assemblea, con voto segreto ed ascoltato
l'interessato. |
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ARTICOLO 7°
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Sono organi della Società:
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L'Assemblea generale
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Il Consiglio Direttivo
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Il Presidente
* I
revisori dei Conti
L'assemblea generale è costituita dai Soci Ordinari. |
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ARTICOLO 8° |
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La Società è diretta ed amministrata da un
Consiglio Direttivo composto di 21 membri e precisamente:
* un Presidente;
* un past-President;
* un Presidente eletto;
* sedici Consiglieri (tra i quali due Vice Presidenti nominati dal
Consiglio Direttivo) ;
* un Segretario ed un tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni ed i Consiglieri
possono essere rieletti per un solo biennio successivo.
Il Presidente della Società non potrà essere eletto nel biennio
successivo.
Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale e morale della
Società stessa a tutti gli effetti.
Il Presidente della Società potrà delegare, di volta in volta, la
rappresentanza della Società ad uno dei Vice Presidenti. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza della Società
spetterà al Vice Presidente o di necessità al Consigliere più anziano
d'età.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltre che in occasione delle
assemblee della Società, su richiesta del Presidente o di quattro membri
del Consiglio, comunque non meno di due volte l'anno. |
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ARTICOLO 9°
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L'assemblea dei Soci viene convocata dal
Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.
Il Consiglio Direttivo è tenuto, tuttavia, a convocarla in ogni momento
su domanda di almeno un quarto (1/4) dei Soci.
Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'assemblea una
relazione sull'attività della Società e sulla situazione finanziaria;
deve presentare inoltre alla stessa, per l'approvazione, il bilancio
consuntivo e quello preventivo.
E' compito dell'assemblea deliberare sui problemi posti all'ordine del
giorno e di procedere alle elezioni del Consiglio Direttivo e di due
Revisori dei Conti. |
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ARTICOLO 10° |
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Una volta l'anno verrà tenuto il Congresso
Nazionale nel luogo e con le modalità che verranno stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Riunioni scientifiche straordinarie in Italia ed all'Estero potranno
essere tenute o per iniziativa del Consiglio Direttivo o su proposta dei
Soci, fatta propria dal Consiglio stesso. |
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ARTICOLO 11°
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Il Presente Statuto potrà essere modificato
soltanto previa iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo
le disposizioni di legge su proposta del Consiglio Direttivo o di un
quinto (1/5) dei Soci ordinari.
In questo caso si potrà procedere alla convocazione di una assemblea
straordinaria. Le modifiche statutarie non potranno avvenire se non con
l'approvazione della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei Soci ordinari
partecipanti all'assemblea. |
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ARTICOLO 12° |
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Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberata dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Per deliberare lo scioglimento della Società e/o la devoluzione del
patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci. |
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ARTICOLO 13°
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E' parte integrante del presente Statuto il
Regolamento costituito da 12 articoli. |
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ARTICOLO 14° |
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Per
tutto quanto non previsto si applicheranno le vigenti disposizioni di
legge in materia. |
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FIRMATO:
FRANCESCO PAOLO CAMPANA - EDMONDO ANSALDO NOTAIO |
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Genova 16 Novembre 2004
Statuto
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Regolamento |