REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO

"SOCIETA' ITALIANA DI ENDOCRINOCHIRURGIA"

 

ARTICOLO 1°

Soci Ordinari
La domanda di ammissione alla Associazione deve essere compilata su apposito modulo, che si richiede alla Segreteria della Associazione e deve comprovare l'attività del richiedente nel campo della Endocrinochirurgia, secondo quanto dettato dallo Statuto.
La domanda deve essere controfirmata da due soci ordinari ed inoltrata alla segreteria.
Le domande di ammissione verranno esaminate dal Consiglio Direttivo e, se approvate, presentate all'assemblea per la ratifica.
Le domande di ammissione devono essere approvate dall'Assemblea per alzata di mano, a meno che non venga richiesta la votazione segreta.
Il socio ordinario paga la quota sociale dal momento in cui il Consiglio Direttiva approva la nomina ed acquista i suoi diritti dal momento che l'Assemblea ne ha ratificato la nomina.

ARTICOLO 2°

Soci corrispondenti e onorari
La proposta viene fatta da due soci ordinari che la inviano alla Segreteria unitamente alla documentazione appropriata.
E' compito del Consiglio Direttivo vagliare tale proposta e presentarla all'Assemblea per l'approvazione con la medesima prassi descritta per i Soci ordinari.

ARTICOLO 3°

Quota sociale
La quota annuale deve essere versata alla segreteria entro la fine di marzo di ogni anno.
Essa viene fissata in Euro venti (Euro 20,00) per anno, ma potrà essere variata su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea.
Sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale i soci fondatori e ordinari.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare decaduto il socio moroso per oltre due anni.
Non è ammesso il pagamento saltuario della quota sociale.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
 

ARTICOLO 4°

Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei soci si tiene almeno una volta l'anno; vi possono partecipare con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Compiti dell'Assemblea sono:

a) Approvare il piano finanziario annuale dell'Associazione e l'ammissione di nuovi soci;
b) Eleggere gli organi direttivi ogni due anni;
c) Pronunciarsi su ogni altro problema posto all'ordine del giorno, comprese le proposte relative ai Congressi annuali.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci con diritto di voto;
in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.
L'approvazione del piano finanziario annuale avviene per alzata di mano per maggioranza semplice.
Prima di procedere alle elezioni del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente nomina quattro scrutatori su proposta del Presidente. La votazione per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente avviene con votazione segreta.
Avvenuta la nomina del nuovo consiglio, il Presidente uscente assume la carica di past-President, propone la nomina dei due revisori dei conti, che viene approvata dall'Assemblea per alzata di mano.
I revisori non possono essere membri del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per due anni.
Per altre votazioni non previste dallo Statuto,l'Assemblea decide per alzata di mano il tipo di votazione da adottare.
 

ARTICOLO 5°

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.
La riunione del Consiglio è valida quando almeno la metà più uno dei suoi componenti siano presenti.
In caso di parità di votazioni del Consiglio il voto del Presidente (o in sua assenza di quello del Vice Presidente che lo sostituisce) vale per due.
Il Presidente convoca e dirige l'adunanza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; vigila sulla esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; assicura il funzionamento della Società e firma gli atti ufficiali.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

* Porre in esecuzione ogni delibera emanata dall'Assemblea dei Soci; amministrare il patrimonio sociale; decidere il modo di attuazione dei fini istituzionali nel periodo che va da un'Assemblea a quella successiva; vagliare le domande di ammissione all'Associazione per la presentazione all'Assemblea dei soci; curare i rapporti della Società con le altre organizzazioni ed Associazioni medico chirurgiche; promuovere la costituzione di eventuali comitati scientifici e chirurgici;
organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento; istituire premi e borse di studio per ricerche nell'ambito dell'Endocrinochirurgia; preparare le proposte inerenti i Congressi dell'Associazione da presentare all'Assemblea; approvare il piano finanziario annuale preventivo e consuntivo presentato dal tesoriere e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
prendere ogni iniziativa intesa alla migliore efficienza dell'Associazione; nomina tra i consiglieri eletti i due vicepresidenti.
Può nominare tra i soci, fino a due segretari aggiunti che partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
 

ARTICOLO 6°

 Segreteria

La Segreteria dell'Associazione ha sede presso il Segretariato, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo.
Compiti del Segretario sono: provvedere alla conservazione dell'archivio sociale;
aggiornare l'elenco dei soci;
redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
curare la redazione, inoltre, del volume Archivio ed atti della S.I.E.C.
 

ARTICOLO 7°

Tesoriere

Compiti del Tesoriere sono:
provvedere alla conservazione del patrimonio della Società ed alla riscossione delle quote sociali;
presentare annualmente al Consiglio Direttivo il piano finanziario dell'Associazione attuando in collaborazione col Presidente ed il Consiglio Direttivo le seguenti direttive:

1. Il Presidente per il buon andamento della tesoreria apre un conto corrente bancario o postale nella sede del Tesoriere e dà delega di firma disgiunta al Tesoriere.
2. Nella Tesoreria confluiscono ogni risorsa finanziaria erogata alla Società: siano esse le quote ordinarie o straordinarie dei Soci o altre elargizioni liberali ed ereditarie, anche in forma di legato e di beni immobili.
3. La responsabilità della Tesoreria è affidata al Tesoriere pro-tempore, che sarà eletto preferibilmente tra i Soci dell’area napoletana, e che riferirà al Consiglio Direttivo e all’Assemblea alla fine di ogni anno sociale, verbalmente e per iscritto.
4. Il Tesoriere, con l’eventuale aiuto remunerato di un professionista esperto della materia e di sua fiducia, compilerà il bilancio societario preventivo e consultivo, oltre ad adempiere agli obblighi di legge relativi. Il C.D. , dietro suggerimento del Tesoriere, può nominare un terzo vicesegretario con specifici compiti di affiancarlo nella gestione della tesoreria.
5. Le elargizioni liberali possono essere erogate da persone giuridiche o fisiche, da Enti pubblici o privati sia per il buon funzionamento della Società, sia per progetti e programmi scientifici, educativi, formativi-didattici, promozionali, nell’ambito dell’EndocrinoChirurgia, come da Statuto. Tali programmi e progetti sono preventivamente presentati per l’approvazione da un Socio, promotore e responsabile dell’azione, al Consiglio Direttivo, o per via breve al Presidente, che riferirà al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo, o per via breve il Presidente, li esaminerà e delibererà il Patrocino della Società ed autorizzerà il Tesoriere all’eventuale incasso di fondi ad essi finalizzati.
6. I fondi finalizzati ai programmi e progetti saranno trasferiti al Socio responsabile degli stessi, su sua richiesta, previa dichiarazione da lui sottoscritta in originale, in cui dichiara il loro esclusivo utilizzo per il programma oggetto del finanziamento.
7. Il Consiglio Direttivo può richiedere di trattenere in tesoreria l’ 1,5% dei finanziamenti per il buon andamento della Società, il Responsabile del progetto può elargire, sua sponte, una parte dei fondi alla Tesoreria per la vita societaria.
 
 

ARTICOLO 8°

Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti esaminano il piano finanziario della Società, constatano la regolarità amministrativa formale ed inviano una relazione della propria opera al Presidente dell'Associazione e, per conoscenza, a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9°

Comitati clinico scientifici

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire comitati il cui compito sia di studiare problemi inerenti l'Endocrinochirurgia. Tali comitati durano in carica non oltre la durata del Consiglio Direttivo che li costituisce e possono essere rinnovati.
 

ARTICOLO 10°

Attività scientifica

Ogni anno sarà tenuto il Congresso dell'Associazione della durata minima di due giorni.
L'Assemblea stabilisce la sede del Congresso e gli argomenti da trattare; nomina altresì il Presidente del Comitato organizzatore che deve risiedere nella città designata per il Congresso.
Il Comitato organizzatore ha il compito di preparare il Congresso annuale e di regolarne lo svolgimento in accordo con il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo definisce il programma scientifico del Congresso;
sceglie i Relatori ed i Moderatori, seleziona gli interventi preordinati e le comunicazioni.
In una delle giornate del congresso sarà tenuta la Assemblea annuale dei Soci

ARTICOLO 11°

Liquidazione patrimonio per scioglimento Società

La società finanzia le attività sociali solo ed esclusivamente grazie a contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che possono configurare conflitti di interessi con il S.S.N.) e finanzia le attività E.C.M. attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
La società ha rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente nelle regioni.
I delegati regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo, e durano in carica due anni.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
 

ARTICOLO 12°

Commissione di garanzia

E' costituita dai past-President alla scadenza del mandato. Inoltre, possono essere nominati su proposta del Presidente e con voto unanime del Consiglio Direttivo soci che abbiano espletato almeno due mandanti come Consiglieri.
Rimangono in carica non piu' di quattro anni ed ogni Consiglio Direttivo ne può nominare fino ad un massimo di tre.
Competono alla Commissione di garanzia le valutazioni inerenti sul comportamento morale dei soci,
sulla regolarità delle procedure societarie, sulla aderenza dei comportamenti societari alle norme statutarie,  sulle validità scientifica di Convegni e Congressi.
La coordinazione della Commissione viene assunta dal Decano.
La Commissione è un organo consultivo ed opera attraverso relazioni su richiesta dagli organi societari di almeno quindici (15) soci ordinari.
 

 FIRMATO: FRANCESCO PAOLO CAMPANA - EDMONDO ANSALDO NOTAIO 

Genova 16 Novembre 2004                                                                                       Regolamento

                                                                               

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